Dal 28 Dicembre 2015 in Regione Lombardia è possibile attivare contratti di Apprendistato di I livello ai sensi del D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act)
Questo contratto, pensato nell’ampio panorama del SISTEMA DUALE, vuole conciliare
Per i giovani -> Facilita la transizione scuola-lavoro, circa il 70% degli apprendisti resta a lavorare nell’azienda in cui ha effettuato l’apprendistato
Per le imprese -> Determina un’elevata qualificazione della manodopera a disposizione delle imprese aiutandole a competere sulla qualità̀
Per l’ente formativo -> Facilita il mismatch territoriale tra domanda e offerta di competenze sul mercato del lavoro
E’ indispensabile un radicale cambio di mentalità da parte di tutti i soggetti coinvolti:
le istituzioni formative devono riprogettare i percorsi formativi tenendo presente anche le reali necessità delle imprese, sviluppando competenze di consulenza e supporto all’inserimento lavorativo
le imprese devono approcciare le scelte di politiche del personale in un’ottica di responsabilità sociale e sviluppo professionale delle risorse umane e non di mero contenimento dei costi
i giovani e le famiglie devono entrare in una logica di alternanza scuola-lavoro, adattarsi ad un mercato del lavoro flessibile e al life long learning.
Necessaria è la costruzione di un dialogo tra tutti i soggetti coinvolti che faciliti lo scambio e la collaborazione tra il sistema di istruzione, le famiglie e il mondo del lavoro
Il datore di lavoro può:
continuare il rapporto trasformando il contratto in apprendistato professionalizzante o in altra forma contrattuale;
recedere dal rapporto al termine del percorso di apprendistato senza dover fornire un giustificato motivo al termine del percorso di apprendistato (nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal contratto).
Durante la formazione:
Apprendistato di I livello per l’acquisizione:
La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari, al massimo, alla durata ordinamentale dei relativi percorsi formativi.
La durata massima prevista è articolata per i seguenti percorsi:
QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE: 3 e 4 anni
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE: 2 anni
CERTIFICAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE: 1 anno.
Protocollo tra Istituzione formativa e Datore di lavoro
percorsi di istruzione e formazione professionale regionale | definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005 |
percorsi di istruzione secondaria superiore | definiti nell’ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi |
percorsi di istruzione degli adulti | definiti dalle Linee guida adottate con decreto del 12 marzo 2015 |
percorsi di specializzazione tecnica superiore | definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 |
Ai fini della stipula del contratto di apprendistato di I livello, l’azienda deve essere in possesso di alcuni requisiti:
CAPACITA’ STRUTTURALI spazi per consentire lo svolgimento della formazione, prevedendo, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento di barriere architettoniche;
CAPACITA’ TECNICHE disponibilità di strumenti per lo svolgimento della formazione, conformi alla normativa vigente in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperiti all’esterno dell’unità produttiva;
CAPACITA’ FORMATIVE garantire la disponibilità di risorse umane competenti in grado di trasmettere conoscenze e abilità.
Indispensabile superare la visione del lavoro come sola manualità, riconoscendolo come uno strumento di crescita tout court
L’esperienza può essere considerata l’origine, il terreno di applicazione, nonché la destinazione dell’apprendimento
Per avere un’educazione compiuta sarà necessario alternare, senza gerarchie, formazione e lavoro.
Il tutor o referente aziendale, individuato dall’azienda e indicato nel piano formativo individuale, ha i seguenti compiti:
Tipologia di contratto | Requisito |
Apprendistato per la Qualifica professionale | Diploma di scuola secondaria di primo grado |
Apprendistato per il Diploma professionale | Attestato di Qualifica professionale |
Apprendistato per il Diploma di istruzione secondaria superiore | Occorre aver superato positivamente il terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore |
Apprendistato per il Certificato di Specializzazione Tecnica superiore | Diploma professionale di tecnico oppure diploma di istruzione secondaria superiore oppure ammissione al quinto anno dei percorsi di liceo oppure certificazione di competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione |
Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta, unitamente al Piano formativo individuale (PFI).
Nel contratto devono risultare, di norma:Per assumere in apprendistato il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la comunicazione telematica preventiva di assunzione, inviando, entro le 24 ore del giorno precedente l’assunzione, il modello UNIFICATO LAV al Centro per l’Impiego di competenza, secondo quanto previsto da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
scelta rimessa ai contratti collettivi nazionali e agli accordi interconfederali
Ore di formazione interne all'azienda:
retribuite il 10% di quanto dovuto (salvo diverse previsioni dei CCNL)
Ore di formazione esterna all'azienda:
esonero dall'obbligo retributivo per il datore di lavoro
«La regolamentazione dell’apprendistato di I livello è di competenza regionale e si attua tramite accordi con le associazioni territoriali datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale»
Il monte ore annuo previsto, riportato anche nel piano formativo individuale (PFI), è determinato in considerazione della qualifica/diploma da conseguire.
Qualifica professionale: 990 ore
Diploma professionale: 990 ore
Certificato di specializzazione tecnica superiore: 800 o 1.000 ore
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore:
Tipologia di percorso scolastico | Durata ordinamentale |
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI | 1.056 |
LICEI ARTISTICI | 1.155 |
LICEI CLASSICI | 1.023 |
LICEI SCIENTIFICI E LINGUISTICI | 990 |
LICEI MUSICALI E COREUTICI | 1.056 |
APRRENDISTATO DI I LIVELLO | |
IeFP | 60% (I Anno e II anno pari 597 ore) 50% (III e IV Anno pari a 495 ore) |
Istituzione Secondaria Superiore | 70% (II Anno) 65% (III, IV, V Anno) |
Istruzione adulti | 60% dell'orario definito da accordi con strutture formative (Percorsi di I Livello che si integrano con le IeFP) 70% (I periodo didattico) |
Percorsi IFTS | 50% (su 800 - 1000 ore) |
Anno integrativo per esame di Stato | 65% |
APPRENDISTATO |
MONTE ORE TOT |
LIVELLO/ |
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ATTIVITA’ | ORE | RETRIBUZIONE | ||
Formazione esterna |
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Non retribuita | ||
Formazione interna (azienda) |
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10%-20% della retribuzione | ||
Lavoro (azienda) | 610 (1600-990) | Retribuito* |
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE | BENEFICI ECONOMICI |
Applicazione aliquota contributiva pari al 5% invece del 10% (in via sperimentale fino al 31/12/2017) | Inquadramento fino a 2 livelli inferiori rispetto ai lavoratori ordinari o, in alternativa, retribuzione ridotta in misura percentuale |
Esenzione contributo ASpI | Conferma in servizio e trasformazione in apprendistato professionalizzante |
Esenzione contributo per il licenziamento (Legge n.92/2012) | Esonero retribuzione per formazione esterna |
Esenzione del versamento del contributo previsto per i fondi interprofessionali (0,30%) | Riduzione retribuzione per formazione interna |
Garanzia Giovani fino al 30/06/2018 (per la durata del contratto): 2.000€/anno minorenni 3.000€/anno maggiorenni |
Contributo ai datori di lavoro che abbiano effettuato, tramite proprio personale: | |
Realizzazione di contratti di apprendistato di I livello | Realizzazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro |
attività di tutoraggio aziendale attuato per 12 mesi | attività di tutoraggio |
3.000 euro | 500 euro annui |
Per richiedere il contributo: almeno 48 ore di tutoraggio aziendale per singolo apprendista realizzate in massimo 180 giorni contigui |
Per richiedere il contributo: almeno 16 ore di tutoraggio aziendale realizzate nello stesso anno solare e verso lo stesso giovane |
L’impresa che assume un apprendista ha l’obbligo di garantire il corretto adempimento degli obblighi formativi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
La formazione si svolge durante l’orario di lavoro ed è condizione essenziale per la stipula di un contratto di apprendistato.
In caso di formazione inadeguata imputabile esclusivamente al datore di lavoro e che impedisca la realizzazione degli obiettivi formativi contenuti nel piano formativo individuale, si verifica un disconoscimento del rapporto di apprendistato e l’impresa è obbligata a versare i contributi dovuti maggiorati del 100% dal momento dell’assunzione.
In presenza di un ragionevole termine prima della conclusione del contratto, applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e notifica di un provvedimento di “disposizione” volto ad invitare il datore di lavoro ad erogare la dovuta formazione.